Indica l'ordinamento della comunità internazionale. Più spesso
però a detto ordinamento si dà il nome di
d.i. pubblico,
mentre al diritto statale internazionale si dà il nome di
d.i.
privato. L'uso di contrapporre un
d.i. pubblico ad un
d.i.
privato sorse nel quadro della comunità internazionale. Per lungo
tempo si ritenne che le norme internazionali potessero avere per oggetto
indifferentemente materie pubblicistiche e privatistiche, come risulta
dall'esistenza di convenzioni internazionali che si riferiscono a materie di
diritto privato (convenzioni in materia matrimoniale, in materia cambiaria,
ecc.) ed altre che si riferiscono a materie di diritto pubblico (convenzioni in
materia penale, costituzionale o fiscale ecc.). Se ne dedusse quindi la
possibilità di classificare il
d.i. in pubblico e privato a
seconda dell'oggetto delle sue norme. ║
D.i. pubblico:
comunità di tipo internazionale esistettero anche nell'antichità e
gli storici hanno dimostrato, specie rispetto all'antica Grecia, come tali
comunità fossero talvolta dotate di un ordinamento con struttura e
principi non profondamente dissimili da quelli della comunità
internazionale moderna. Un nesso di continuità è comunque
difficilmente sostenibile in quanto l'essenza di una comunità
internazionale, come fenomeno mondiale, si connette allo sviluppo dei fattori
sociali universali che erano inconcepibili nell'antichità, e si connette
inoltre ad una vera e propria rivoluzione maturatasi nell'epoca moderna contro
il centralismo e l'esclusivismo medievale. Anche se, quindi, l'Impero romano ed
il concorso dei due poteri relativamente universali (Impero e Papato) nel
Medioevo non poterono del tutto eliminare il permanere o l'emergere
ex
novo di fenomeni internazionalistici, è certo che di una vera e
propria comunità internazionale presentante un nesso di continuità
e caratteri di identità con quella attuale non si può parlare che
a partire da un'epoca molto vicina, vale a dire dal crollo delle strutture e
delle concezioni medievali. L'origine della comunità internazionale
moderna viene generalmente riportata al Trattato di Westfalia del 1648,
scorgendo in tale trattato la sanzione del principio di indipendenza e di
uguaglianza degli Stati, a prescindere dalla forma monarchica o repubblicana dei
loro governi e dal credo religioso. Dopo la pace di Westfalia la comunità
internazionale non ha più subito radicali trasformazioni o, quanto meno,
trasformazioni essenziali ed è riuscita a difendersi dai vari tentativi
egemonici di Stati singoli (Francia napoleonica, Germania imperiale e nazista) o
di raggruppamenti di Stati (Santa Alleanza). Il
d.i. pubblico è
costituito dal complesso delle norme giuridiche mediante le quali gli Stati o
altri Enti, assimilati agli Stati, intrattengono reciproche relazioni. La
comunità internazionale è l'ambito entro cui si esercita il
d.i. pubblico. Essa è costituita prevalentemente dagli Stati, ma
anche da tutti quegli enti che risultano reciprocamente indipendenti,
cioè non si trovano in una posizione di sottomissione l'uno rispetto
all'altro, né subiscono la supremazia di alcun altro Ente ad essi
sovrastante (tali, ad es. la Santa Sede, l'Ordine di Malta, i governi insorti, i
comitati nazionali, ecc.). Si può pertanto affermare che il
d.i.
pubblico è l'esercizio delle relazioni fra Enti indipendenti, tra cui
spiccano per importanza gli Stati. Accanto alle norme giuridiche prodotte dalla
diretta volontà degli Stati, ne esistono altre, dette
primarie od
originarie, che si sono formate spontaneamente per evoluzione storica e
che sono connaturate alla struttura assunta dalla comunità internazionale
quale è attualmente vigente. ║
D.i. privato: la materia
oggetto del
d.i. privato è vastissima e si riferisce non solo al
diritto civile internazionale, ma anche a quello commerciale, industriale,
amministrativo, penale, processuale. Dal principio della sovranità degli
Stati consegue che ogni ordinamento giuridico vale per il proprio territorio e
non può estendersi fuori di esso. Ma tale condizione di rigido isolamento
fra gli Stati provocherebbe gravi conseguenze per tutti i consociati, date le
diverse legislazioni esistenti. Pertanto, nell'interesse reciproco dei membri
della comunità internazionale ed al fine di una più adeguata
realizzazione della giustizia, quasi tutti gli Stati consentono che, per taluni
rapporti aventi relazioni con l'estero, valga e si applichi il diritto
straniero. Questa esigenza è particolarmente sentita nella vita moderna,
in cui le relazioni tra gli appartenenti ai vari Stati sono divenute così
varie, frequenti e complesse. Le norme di
d.i. privato disciplinano dei
fatti che, pur presentando certi elementi di estraneità rispetto ad un
dato ordinamento giuridico, richiamano le norme di ordinamenti stranieri. In
Italia le disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile e le
disposizioni preliminari al codice della navigazione costituiscono
essenzialmente le norme del nostro
d.i. privato. Accanto a queste norme
operano nell'ordinamento giuridico italiano, perché ivi recepite, le
norme internazionali di alcune importanti convenzioni (Aia, Ginevra, ecc.).
║
Giurisdizione internazionale: accanto al
d.i. esiste una
giurisdizione internazionale, che si estende all'ambito dei rapporti giuridici
aventi per oggetto eventuali controversie insorgenti fra Stati, organismi ed
individui. Alquanto controversa è, in dottrina, la attribuzione di
giurisdizionalità agli organi qualificati per dirimere eventuali
controversie fra i soggetti, in quanto all'organo è riconosciuta
autorità giurisdizionale solo in conseguenza della volontà delle
parti di dar vita ad esso. Di conseguenza la funzione giurisdizionale
dell'organo (arbitro, collegio arbitrale, tribunale internazionale) permane
nell'ambito degli interessi delle parti, senza assurgere a funzione pubblica
mirante alla salvaguardia della società ed all'attuazione dei fini
pubblici. Del resto è evidente che l'ordinamento internazionale non
è differenziato nei suoi organi e nelle sue funzioni, al punto di vantare
un potere giurisdizionale che viva di vita propria, al di fuori e al di sopra
della specifica volontà degli Stati. Se però si inquadra il
problema sulla figura dell'organo e sulla natura della sua decisione (sentenza),
allora non si possono trascurare certe affinità con la funzione
giurisdizionale del diritto interno. Basti ricordare le importanti sentenze ed
il ruolo assunto da certi organi, quali la Corte internazionale di giustizia
internazionale dell'Aia, la Corte permanente di arbitrato dell'Aia, vari organi
giurisdizionali dell'ONU, dell'UNESCO e delle Comunità europee.